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Sanzioni

La materia attinente gli accertamenti e le sanzioni applicate per le violazioni del Registro imprese - R.E.A. - Albo Imprese Artigiane è regolata dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 che ha depenalizzato tali comportamenti configurandoli come illeciti di natura amministrativa.

Tipologia violazioni
Le violazioni amministrative del Registro Imprese e del REA si distinguono in:

  • presentazione tardiva di denunce, comunicazioni o depositi rispetto ai termini prescritti;
  • omissione, ovvero la mancata presentazione di denunce, comunicazioni o depositi per i quali è previsto un termine e di cui l'Ente sia venuto a conoscenza;
  • denunce non veritiere, ovvero le comunicazioni non veritiere al REA.


Soggetti sanzionabili
La ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese e al REA prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di tutti i soggetti che per espressa disposizione normativa sono tenuti ad eseguire l’adempimento.
Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione (vale a dire al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito ovvero per la comunicazione REA).

Termini di deposito
Le domande R.I./denunce R.E.A. devono  essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative che devono essere presentate entro 20 giorni dalla data dell'atto.
La presentazione delle domande al R.I. e delle denunce al R.E.A., il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. n. 558/1999).

N.B.
Per la più completa casistica, si rimanda alla Guida interattiva agli adempimenti societari.

Sanzioni Registro Imprese
Per la ritardata o omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese, dal 15 novembre 2011 sono applicati nuovi importi come stabiliti dalla Legge n.180 del 11/11/2011 e secondo l’interpretazione della circolare MSE n. 3647/C:

Importi delle sanzioni per ritardata od omessa denuncia al Registro delle imprese suddiviso per tipologia di soggetti
 

SOGGETTI IMPORTI IN MISURA RIDOTTA
Imprese individuali e notai
 € 20 a carico del titolare/notaio per ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali e notaio
Societa'

€ 206,00 per ritardato o omesso adempimento a carico di ogni soggetto obbligato al momento della violazione, ridotto a  euro 68,66 se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 gg successivi alla scadenza dei termini prescritti

€ 274,66 per ritardato o omesso deposito di Bilancio a carico di ogni amministratore o liquidatore obbligato al momento della violazione, ridotto a € 91,56 se il deposito avviene nei 30 gg successivi alla scadenza dei termini prescritti

Consorzi ed Enti Pubblici Economici

€ 206,00 per ritardato o omesso adempimento a carico di ogni soggetto obbligato al momento della violazione, ridotto a € 68,66 se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 gg successivi alla scadenza dei termini prescritti

€ 274,66 per ritardato o omesso deposito Situazione Patrimoniale a carico di ogni soggetto obbligato al momento della violazione, ridotto a € 91,56 se il deposito avviene nei 30 gg successivi alla scadenza dei termini prescritti
 


 
L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla domanda.

L'importo delle sanzioni Registro Imprese è fissato da:

  •  per le imprese individuali

Articolo 2194 c.c. - (Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione)
“Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 (ora 2630) e 2634 (ora 2417), chiunque omette di chiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516”.

  •     per le società

Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi)
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
 
Per le sanzioni del  Registro Imprese:
•    l’importo della sanzione compete all’Erario e va pagato con modello F23 contestualmente al pagamento delle spese di procedimento e notifica a favore della Camera di Commercio.

N.B.
Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale indirizzato alla società obbligata in solido.

Devono essere pagati:
•    tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento e notifica
oppure
•    il verbale indirizzato alla società con relative spese di procedimento e notifica

Non devono pagare sia i singoli soggetti che la società.
 
Sanzioni R.E.A. (Mod. S5 - UL - R)
Le sanzioni R.E.A. sono applicate in forza del richiamo all’art. 9 D.P.R. n. 581/95 e al DM 09/03/1982.
L'importo delle sanzioni R.E.A. e' fissato dall'articolo 51 del T.U. 2011/1934 modificato dalla L. 630/81 e dalla L. 435/87 a carico di ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia.
L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della denuncia effettuata.

Importi delle sanzioni per ritardata od omessa presentazione di denuncia al R.E.A. suddivisi per   numero giorni di ritardo
 

Giorni di ritardo IMPORTO IN MISURA RIDOTTA

dal 31° al 60° giorno di ritardo
€ 10 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.

dal 61° giorno di ritardo 

€ 51,33 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.

 
L’Ufficio del Registro delle Imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla domanda.

Per le sanzioni  R.E.A.:

•    l’importo della sanzione + le spese di procedimento e notifica vanno pagate tramite versamento sul c/c postale n. 13886668 intestato a Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti
•    causale: REA - Sanzione Amministrativa - Verbale n. ...

N.B.
Per  le  società  viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale indirizzato alla società obbligata in solido.

Devono essere pagati:

•    tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento e notifica
oppure
•     il verbale indirizzato alla società con relative spese di procedimento e notifica

Non devono pagare sia i singoli soggetti che la società.
 
Sanzioni Albo Imprese Artigiane
Le violazioni amministrative relative all'Albo Imprese Artigiane sono disciplinate dalla Legge Regionale 30 ottobre 2009, n. 23, in base alla quale le funzioni riguardanti la determinazione, l’accertamento, la contestazione e notificazione della violazione, l’applicazione e la riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 21 della suindicata legge sono delegate ai Comuni competenti territorialmente. Pertanto, la Camera di Commercio provvede a trasmettere ai Comuni le comunicazioni presentate tardivamente.
In caso di mancato pagamento il medesimo Comune provvede all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione.
 
Modalità recapito verbali

I verbali di accertamento della sanzione vengono spediti:

•  per le imprese individuali alla residenza del titolare;
•  per le società alla residenza degli amministratori/dei liquidatori/dei sindaci effettivi e alla sede legale della società che risponde in solido se i responsabili non pagano.
 
Termini di pagamento
Le sanzioni  devono essere  pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.
L'utente dovrà comprovare l'avvenuto pagamento della sanzione trasmettendo tempestivamente i modelli/attestazioni dei versamenti effettuati alla CCIAA di Chieti via pec all’indirizzo: cciaa.chieti@ch.legalmail.camcom.it  ovvero anche tramite casella di posta elettronica: sanzioni@ch.camcom.it .
Qualora il pagamento in misura ridotta non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso al Servizio " Commercio interno ed estero, ispezioni, sanzioni ",  il quale, se ne ricorrono le condizioni, provvede all’emissione dell’ordinanza di ingiunzione. Allo stesso Servizio il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.
 
Spese di procedimento e notifica
Le spese di procedimento e notifica applicate dalla CCIAA di Chieti ammontano ad euro 13,00.
 
Modalità di pagamento abbreviato
Il trasgressore che decide di pagare immediatamente la sanzione R.E.A. tramite addebito sul conto Telemaco deve indicare nel riquadro “note” della pratica la dicitura:

“Denuncia presentata fuori termine – Si richiede l'addebito della sanzione sul conto prepagato Telemaco”.

Questa modalità consente di eliminare i costi delle spese di procedimento e notifica.
All'utente verrà rilasciata la ricevuta di protocollo comprensiva delle somme addebitate per la sanzione oltre ai diritti di segreteria ed al bollo se dovuto. Non verrà inviato nessun verbale di accertamento e non sarà possibile presentare scritti difensivi.
 
Memorie difensive

Il trasgressore puo' decidere di non pagare e di presentare scritti difensivi al Servizio " Commercio interno ed estero, ispezioni e sanzioni " entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di contestazione, a mezzo pec, fax, posta ordinaria oppure a mano. Si precisa che il pagamento del verbale estingue il procedimento e gli eventuali scritti difensivi non sono presi in considerazione.
Il verbale di accertamento viene inoltrato successivamente, alla scadenza dei termini utili per il pagamento in misura ridotta, dal Registro Imprese al Servizio "Commercio interno ed estero, ispezioni e sanzioni", che esamina il verbale, gli scritti difensivi ed eventualmente ascolta l'interessato.

Terminata l'istruttoria l'ufficio competente emette un provvedimento che puo' essere:

  • ordinanza di archiviazione/annullamento (con cui si archivia/annulla il procedimento)

         oppure

  • ordinanza di ingiunzione.


Rimborsi
In caso di pagamento errato o doppio, l'obbligato puo' chiederne il rimborso.
La richiesta deve essere rivolta all'amministrazione che ha incassato i relativi importi:

  • per le sanzioni Registro Imprese:

all'Agenzia delle Entrate competente territorialmente

  • per le sanzioni REA:

alla CCIAA di Chieti utilizzando l'apposito modello ed allegando attestazione di versamento in originale e fotocopia del documento di identita' di chi sottoscrive la richiesta.

    

 

Data di pubblicazione 09/02/2017
Data di aggiornamento 07/08/2017

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