.:: Camera di Commercio di Chieti ::.

Importi

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del 04.03.2008 ha fissato gli importi del diritto annuale per l'anno 2008 da versare alle Camere di Commercio dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese.

Gli importi sono distinti a seconda che si tratti di soggetti tenuti al pagamento in cifra fissa, soggetti che versano in base al fatturato, nuove imprese.

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro.

L'art. 4 del Decreto 04.03.2008 ha stabilito che le nuove imprese iscritte o annotate nel registro delle Imprese nel corso dell'anno 2008 e dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto sono tenute al versamento del diritto fissato nello stesso decreto, tramite modello F24 o diffrentemente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

Pertanto le imprese che si sono iscritte o annotate nel registro delle Imprese dal 1° gennaio 2008 fino all'entrata in vigore del decreto, dunque fino al 5 marzo, come precisato nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3617/C del 5 marzo 2008 sono tenute a:

A) - utilizzare in compensazione l'eventuale credito (o eventualmente chiedere il rimborso all'Unità Operativa Finanza Camerale di questa CCIAA) nel caso in cui l'importo versato al momento dell'iscrizione sia stato superiore a quello stabilito dal nuovo decreto, in occasione del primo pagamento di tributi e/o contributi da effettuare con modello F24;

B) - conguagliare l'eventuale debito, nel caso in cui l'importo versato al momento dell'iscrizione sia stato inferiore a quello stabilito dal nuovo decreto, entro il termine dell'esazione ordinaria che quest'anno è il 16 giugno 2008, tramite modello F24. La regolarizzazione del versamento entro il suddetto termine non è soggetta a sanzioni o ravvedimento.

 Arrotondamenti: gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere sempre arrotondati all'unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto. L'importo dell'interesse corrispettivo, pari allo 0,40% del diritto annuale dovuto (art.17 comma 2DPR 435/2001)  deve essere corrisposto senza arrotondamenti.

Cifra fissa

I soggetti tenuti al pagamento delle cifra fissa sono:

  • le imprese iscritte e le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese versano un diritto fisso di 88 euro (art.2, co.1, decreto 04-03-2008);
  • le imprese con ragione di società semplice, non agricola, versano un diritto fisso di 144 euro (art.2, co.2, decreto 04-03- 2008);
  • le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art.16 del D.Lgs. 02-02-2001, n.96 (società fra avvocati) versano un diritto fisso di 170 Euro (art.2, co.3 decreto 04-03-2008);
  • le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro (art. 5, co. 1, decreto 04-3-2008);
  • le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero (art. 5, co. 2, decreto 04-3-2008) e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 5, co. 3, decreto 04-3-2008) versano, in favore della camera di commercio ove ha sede l'unità locale, un diritto di 110 euro.
Data di pubblicazione 06/04/2010
Data di aggiornamento 06/04/2010

Cerca

Voci collegate

X
ATTENZIONE

Stai per accedere al sito della Camera di Commercio di Chieti avente esclusiva funzione di archivio storico.

E' stata costituita la Camera di Commercio di Chieti-Pescara
per accorpamento delle pre-esistenti Camere di Commercio di Chieti e di Pescara.

Trovi tutte le informazioni aggiornate su servizi, attività e adempimenti visitando il sito:

www.chpe.camcom.it/