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MEDIAZIONE NELL'AMBITO DELLE TELECOMUNICAZIONI

 

 

La Camera di Commercio di Chieti, con Deliberazione della Giunta camerale n. 9 del 9 febbraio 2017 ha aderito al Protocollo d'Intesa stipulato in data 18 maggio 2016 tra l'Autorità per le Garanziee nelle Comunicazioni (AGCOM) ed Unioncamere italiana, finalizzato ad una sempre maggior diffusione della conciliazione nel settore delle telecomunicazioni (telefonia, abbonamenti a servizi televisivi, ecc...). 

 

Quali sono le specificità della conciliazione in materia di telecomunicazioni derivanti dal protocollo? 

 

              ¨      rispetto della procedura stabilita dal Regolamento di cui alla delibera n. 173/07/CONS;

¨      attribuzione al verbale di conciliazione del valore di titolo esecutivo;

¨      esclusione della possibilità per il mediatore di formalizzare proposte di accordo;

¨      possibilità per gli operatori che partecipano alla procedura conciliativa di concordare il pagamento trimestrale o quadrimestrale delle spese di avvio e delle spese di mediazione dovute per il servizio; 

¨      previsione di un calendario degli incontri di conciliazione che tenga conto delle esigenze di organizzazione dell'attività da parte dell'operatore al fine dell'ottimale gestione del caso lamentato dall'utente;

¨      piena collaborazione da parte delle Camere di commercio con l’Autorità e con i Comitati Regionali per le Comunicazioni (Corecom) nel riscontro alle richieste di documenti ed informazioni necessari per la gestione dei procedimenti di competenza delle predette Amministrazioni.

 

 

TARIFFE APPLICABILI

Per le controversie in materia di rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche le parti  saranno tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione di cui all’allegato A al Regolamento di mediazione camerale, ridotte di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti e senza ulteriori incrementi, neanche in caso di esito positivo della procedura.

Se le controversie riguardano contratti tra operatori di comunicazioni elettroniche e consumatori, le parti sono esentate dal pagamento delle spese di avvio.

 

Le controversie in materia di telefonia sono gestite dalla Camera di Commercio di Chieti mediante il Servizio di Mediazione. 

INDENNITA’ DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI 
L’indennità di conciliazione comprende: 
- le spese di avvio del procedimento 
- le spese di mediazione. 

SPESE DI AVVIO

€ 32,54 (IVA 22% inclusa)  per le liti di valore non superiore a euro 250.000,00

€ 48,80 (IVA 22% inclusa)  per le liti di valore superiore a euro 250.000,00
 

Le spese di avvio sono da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento. 
 

ATTENZIONE! I CONSUMATORI E GLI OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO. 
 


SPESE DI MEDIAZIONE


VALORE DELLA LITE - SPESE PER CIASCUNA PARTE (IVA 22% ESCLUSA) 


fino a € 1.000,00                                       -           € 28,89 + IVA 
da € 1.001,00 a € 5.000,00                       -           € 57,78 + IVA 
da € 5.001,00 a € 10.000,00                     -           € 106,67 + IVA 
da € 10.001,00 a € 25.000,00                   -           € 160,00 + IVA 
da € 25.001,00 a € 50.000,00                   -           € 266,67 + IVA 
da € 50.001,00 a € 250.000,00                 -           € 444,45 + IVA 
da € 250.001,00 a € 500.000,00              -           € 500,00 + IVA 
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00           -           € 950,00 + IVA 
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00        -           € 1.300,00 + IVA 
oltre € 5.000.00,00                                   -           € 2.300,00 + IVA 

Data di pubblicazione 23/02/2017
Data di aggiornamento 03/03/2017

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