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Imprese di autoriparazione

10/01/2011

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 122/1992 è definita impresa di autoriparazione quella che esercita l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose.
In funzione degli interventi effettuati sul veicolo si possono distinguere tre sezioni di attività previste dalla Legge 122/1992 così come modificata dalla Legge 224/2012:

· Meccatronica
· Carrozzeria 
· Gommista 

Le disposizioni normative concernenti le imprese di autoriparazione trovano applicazione anche alle imprese esercenti attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi che svolgono, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

 Requisiti morali e personali 

· Non essere stati condannati per i reati di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) della Legge 122/1992;
· Idoneità fisica all'esercizio dell'attività di autoriparazione certificata dalla Azienda Sanitaria Locale. (Si comunica che l'art. 39 del D.L. 5/2012, in vigore dal 10/02/2012, ha soppresso il requisito dell'idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione.)

 

 Requisiti tecnico-professionali (uno tra i seguenti)

Le imprese sono abilitate all'esercizio dell'attività di autoriparatore se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale è in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali.
· Laurea o diploma universitario (laurea breve) in materia tecnica specifica;
· Diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività;
· Titolo o attestato di formazione tecnico-professionale attinente l'attività congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno un anno, alle dirette dipendenze di una impresa del settore come operaio qualificato, nell'arco degli ultimi cinque anni;
· Esercizio dell'attività di autoriparazione alle dipendenze di impresa operante nel settore come operaio qualificato, per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque anni;
· Essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad un anno prima del 14.12.1994.
Per la validità dei titoli di studio si rimanda alle leggi di riferimento specifiche e alle relative circolari ministeriali.

Responsabile tecnico – rapporto di immedesimazione

Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l'impresa in una  delle  figure  sotto  indicate:
-titolare di un'impresa individuale;
- socio partecipante;
-amministratore di società;
-dipendente dell'impresa;
-associato in partecipazione;
-collaboratore familiare. 

Le imprese che esercitano attività di autoriparazione designano un responsabile tecnico per ciascuna unità operativa (officina). Non è ammessa la designazione dello stesso responsabile tecnico per più unità operative.

Cosa fare: la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Le imprese che intendono svolgere una delle attività di autoriparatore sopra descritte devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), alla Camera di Commercio della provincia in cui si trova la sede legale il giorno stesso dell’inizio dell’attività, dichiarando il possesso dei requisiti morali /personali e  tecnico professionali previsti dalla legge.

La S.C.I.A. deve essere necessariamente allegata ad una pratica ComUnica di inizio o variazione attività.
La data di inizio attività deve necessariamente coincidere con quella di presentazione della domanda in quanto l’attività non può essere iniziata prima della presentazione della denuncia all’Albo Imprese Artigiane.
 
Qualora l’ufficio, nei 60 giorni successivi all’ iscrizione della denuncia, accerti la mancanza dei requisiti adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.
 
Costi

· Diritti di segreteria: alle imprese di autoriparazione che denunciano l’inizio o l’aggiunta di una delle attività di cui alla Legge 122/92, si applicano oltre al diritto relativo al corrispondente modello di iscrizione o modificazione i seguenti diritti:
- ditte individuali: € 9,00 contributo per il riconoscimento dei requisiti
- società: € 15,00 contributo per il riconoscimento dei requisiti

· Tassa di concessione governativa  di €168,00 da versare sul C/C 8003 (da versare in caso di inizio attività o di riconoscimento di ulteriori abilitazioni - non è dovuta in caso di sola variazione del responsabile tecnico)

· Imposta di bollo:  €17,50 (solo in caso di iscrizione  di impresa individuale)

Vai alla sezione modulistica del Registro delle Imprese per scaricare i modelli.
 

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