Il 27/03/2008 è entrato in vigore il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008), riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti.
Gli impianti secondo l'art. 1 del DM 37/2008 sono quelli posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Le novità più importanti introdotte dal decreto sono:
- estensione dell'obbligo del possesso dei requisiti tecnico-professionali a tutte le imprese che svolgono attività di installazione di impianti, per qualsiasi destinazione d'uso sia civile che industriale;
- aumento del periodo di inserimento da svolgersi in imprese del settore al fine di possedere i requisiti tecnico- professionali;
- le dichiarazioni di conformità non devono essere inviate alla Camera di Commercio, ma unitamente al progetto devono essere depositate, entro 30 giorni, presso lo sportello unico dell'edilizia del Comune ove ha sede l’impianto;
- il responsabile tecnico può svolgere tale incarico per una sola impresa e che tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa;
- introduzione di alcune modifiche ed integrazioni alle descrizioni delle classificazioni degli impianti, rispetto alla precedente classificazione.
Requisiti per lo svolgimento dell’attività
Requisiti morali
Il titolare dell’impresa individuale, tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s., i legali rappresentanti e tutti gli amministratori delle società di capitale devono possedere i requisiti morali ovvero non devono essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia (L.31/05/1965 n.575).
Requisiti tecnico- professionali
Le imprese di installazioni di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell'art.4 D.M.37/2008:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1 del D.M. 37/2008, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di imprese abilitate nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 del D.M. 37/2008.
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari;
e) il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolto l'attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Per la validità dei titoli di studio si rimanda alle Leggi di riferimento specifiche e alle relative circolari ministeriali.
Responsabile tecnico – rapporto di immedesimazione
Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l'impresa in una delle figure sotto indicate:
-titolare di un'impresa individuale;
- socio partecipante;
-amministratore di società;
-dipendente dell'impresa;
-associato in partecipazione;
-collaboratore familiare.
Responsabile tecnico - incompatibilità
L'art. 3 comma 2 del DM n. 37/2008 stabilisce che il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa, e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Cosa fare: la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Le imprese che intendono svolgere una delle attività di impiantistica sopra descritte devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), alla Camera di Commercio della provincia in cui si trova la sede legale il giorno stesso dell’inizio dell’attività, dichiarando il possesso dei requisiti morali e tecnico professionali previsti dalla legge.
La S.C.I.A. deve essere necessariamente allegata ad una pratica ComUnica di inizio o variazione attività.
La data di inizio attività deve necessariamente coincidere con quella di presentazione della domanda in quanto l’attività non può essere iniziata prima della presentazione della denuncia all’Albo Imprese Artigiane.
Qualora l’ufficio, nei 60 giorni successivi all’ iscrizione della denuncia, accerti la mancanza dei requisiti adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.
Dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti, utilizzando il modello di cui al Decreto Dirigenziale 19 maggio 2010 pubblicato nella G.U. n. 161 del 13 luglio 2010 .
Copia della dichiarazione di conformità con gli allegati, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico dell’impresa, deve essere depositata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, il quale ne trasmette copia alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto.
Costi
· Diritti di segreteria: alle imprese di installazione che denunciano l’inizio o l’aggiunta di una delle attività di cui alla DM 37/2008, si applicano oltre al diritto relativo al corrispondente modello di iscrizione o modificazione i seguenti diritti:
- ditte individuali: € 9,00 contributo per il riconoscimento dei requisiti
- società: € 15,00 contributo per il riconoscimento dei requisiti
· Tassa di concessione governativa di €168,00 da versare sul C/C 8003 (da versare in caso di inizio attività o di riconoscimento di ulteriori abilitazioni - non è dovuta in caso di sola variazione del responsabile tecnico)
· Imposta di bollo: €17,50 (solo in caso di iscrizione di impresa individuale)
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