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Installatori di impianti

10/01/2011

Il 27/03/2008 è entrato in vigore il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008), riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti.

Gli impianti secondo l'art. 1 del DM 37/2008 sono quelli posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze:
a) impianti   di   produzione,   trasformazione,   trasporto,   distribuzione,   utilizzazione  dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti   radiotelevisivi,   le antenne   e   gli  impianti  elettronici  in  genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione  e delle  condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti  per  la  distribuzione  e  l'utilizzazione  di  gas di  qualsiasi tipo,  comprese  le  opere  di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di  ascensori,  di  montacarichi,  di  scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

Le novità più importanti introdotte dal decreto sono:

- estensione dell'obbligo del possesso dei requisiti tecnico-professionali a tutte le imprese che svolgono attività di installazione di impianti, per qualsiasi destinazione d'uso sia civile che industriale;
- aumento del periodo di inserimento da svolgersi in imprese del settore al fine di possedere i requisiti tecnico- professionali;
- le dichiarazioni di conformità non devono essere inviate alla Camera di Commercio, ma unitamente al progetto devono essere depositate, entro 30 giorni, presso lo sportello unico dell'edilizia del Comune ove ha sede l’impianto;
- il responsabile tecnico può svolgere tale incarico per una sola impresa e che tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa;
- introduzione di alcune modifiche ed integrazioni alle descrizioni delle classificazioni degli impianti, rispetto alla precedente classificazione.

Requisiti per lo svolgimento dell’attività

Requisiti morali

Il titolare dell’impresa individuale, tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s., i legali rappresentanti e tutti gli amministratori delle società di capitale devono possedere i requisiti morali ovvero non devono essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia (L.31/05/1965 n.575).

Requisiti tecnico- professionali

Le imprese di installazioni di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell'art.4 D.M.37/2008:
a) diploma   di   laurea   in materia  tecnica    specifica  conseguito presso  una   università   statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma   o    qualifica    conseguita   al   termine di  scuola  secondaria   del   secondo  ciclo  con specializzazione   relativa  al settore delle attività  di cui  all'articolo  1 del D.M. 37/2008, presso  un  istituto  statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di un anno;
c) titolo o attestato  conseguito   ai  sensi  della  legislazione   vigente   in   materia   di   formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di  almeno  quattro  anni  consecutivi,   alle  dirette dipendenze di una impresa del settore. Il  periodo di  inserimento  per  l'attività  di  installazione  di impianti idrici e sanitari è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di imprese abilitate nel ramo di  attività  cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo  non  inferiore  a  tre  anni,  escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto  come  operaio  qualificato,  in  qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 del D.M. 37/2008.
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c)  e  le  prestazioni  lavorative  di  cui  alla   lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari;
e) il titolare, i soci e i collaboratori  familiari  che hanno  svolto  l'attività  di collaborazione  tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a  sei anni.  Per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari  tale periodo non può essere inferiore  a  quattro anni.
Per la validità dei titoli di studio si rimanda alle Leggi di riferimento specifiche e alle relative circolari ministeriali.

Responsabile tecnico – rapporto di immedesimazione

Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l'impresa in una  delle  figure  sotto  indicate:
-titolare di un'impresa individuale;
- socio partecipante;
-amministratore di società;
-dipendente dell'impresa;
-associato in partecipazione;
-collaboratore familiare.

Responsabile tecnico - incompatibilità

L'art. 3 comma 2 del DM n. 37/2008 stabilisce che il responsabile tecnico  deve svolgere tale funzione per una sola impresa, e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Cosa fare: la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Le imprese che intendono svolgere una delle attività di impiantistica sopra descritte devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), alla Camera di Commercio della provincia in cui si trova la sede legale il giorno stesso dell’inizio dell’attività, dichiarando il possesso dei requisiti morali e tecnico professionali previsti dalla legge.

La S.C.I.A. deve essere necessariamente allegata ad una pratica ComUnica di inizio o variazione attività.
La data di inizio attività deve necessariamente coincidere con quella di presentazione della domanda in quanto l’attività non può essere iniziata prima della presentazione della denuncia  all’Albo Imprese Artigiane.
 
Qualora l’ufficio, nei 60 giorni successivi all’ iscrizione della denuncia, accerti la mancanza dei requisiti adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.
 

Dichiarazione di conformità

Al termine dei lavori l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti, utilizzando il modello di cui al Decreto Dirigenziale 19 maggio 2010 pubblicato nella G.U. n. 161 del 13 luglio 2010 .
Copia della dichiarazione di conformità con gli allegati, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico dell’impresa, deve essere depositata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, il quale ne trasmette copia alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto.

 Costi

· Diritti di segreteria: alle imprese di installazione che denunciano l’inizio o l’aggiunta di una delle attività di cui alla DM 37/2008, si applicano oltre al diritto relativo al corrispondente modello  di iscrizione o modificazione i seguenti diritti:
- ditte individuali: € 9,00 contributo per il riconoscimento dei requisiti
- società: € 15,00 contributo per il riconoscimento dei requisiti

· Tassa di concessione governativa  di €168,00 da versare sul C/C 8003 (da versare in caso di inizio attività o di riconoscimento di ulteriori abilitazioni - non è dovuta in caso di sola variazione del responsabile tecnico)

· Imposta di bollo:  €17,50 (solo in caso di iscrizione di impresa individuale)
 
Vai alla sezione modulistica del Registro delle  Imprese  per scaricare i modelli
 
 

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