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Periti ed Esperti

 

Nel Ruolo Periti ed Esperti sono iscritti coloro ai quali è riconosciuta una particolare competenza in una determinata materia.

L’iscrizione non è obbligatoria per lo svolgimento dell'attività stessa.

Il Ruolo ha una mera funzione di pubblicità conoscitiva, esso è' diviso in categorie e sub-categorie (vedi elenco) comprendenti merci, manufatti e servizi corrispondenti alle attività economiche di produzione di beni e servizi che si svolgono nella provincia.

L'iscrizione nel Ruolo è disposta con provvedimento del competente dirigente camerale.


REQUISITI

Generali

- avere compiuto 21 anni di età;

Morali

-non essere stato dichiarato fallito e non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

- non essere sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

Professionali

comprovata esperienza dell'esercizio di perito o di esperto nelle categorie o sub-categorie per le quali si chiede l'iscrizione.


MODALITA' DI ISCRIZIONE E COSTI

La domanda di iscrizione al Ruolo, da inviare via posta o da presentare allo sportello della sede distaccata di Chieti Scalo, deve essere compilata su apposito modello scaricabile dal sito sezione Modulistica – Domanda di iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti, allegando la fotocopia di un documento di identità.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e le sub categorie per le quali l’aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e alla stessa deve essere allegata tutta la documentazione, in carta semplice, comprovante l’esperienza di perito o di esperto nelle categorie o sub categorie per le quali si chiede l’iscrizione.

Può essere ritenuta valida, a titolo esemplificativo, la seguente documentazione:

-esperienza lavorativa/professionale specifica/perizie e pareri resi nell'ambito delle categorie di interesse, e per più anni;

-titoli di studio di carattere tecnico professionale specifico;

-corsi di formazione/seminari di aggiornamento, riguardanti discipline connesse alle categorie e sub categorie oggetto dell’iscrizione.


Qualora i documenti esibiti non siano ritenuti sufficienti, la Camera di Commercio ha la facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio ed a tal fine potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

 

TEMPI

La domanda di iscrizione è definita entro 60 giorni dalla presentazione.

In caso di domanda respinta la notifica viene inviata all’interessato entro 15 giorni dalla decisione.

Avverso le decisioni della Camera di Commercio è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministero dello Sviluppo Economico.


TRASFERIMENTI

La domanda di trasferimento deve essere presentata presso la Camera di Commercio della provincia dove si ha la nuova residenza o domicilio professionale, che impartirà le connesse istruzioni.


CANCELLAZIONE

La cancellazione dal Ruolo zione dal Ruolo avviene:

- quando si verifichi una delle condizioni che sarebbero state ostative all'iscrizione;

- quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina di perizie ordinarie dall'autorità giudiziaria od amministrativa;

- quando, nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;

- quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti

- su richiesta dell'interessato (domanda in bollo, anche su carta libera, con allegata fotocopia di un documento di identità valido).


 

 RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D. 20/09/1934, n. 2011

D. Lgs. 21/09/1944, n. 315

D.M. 29/12/1979 e ss.mm.


Regolamento camerale per la formazione del Ruolo camerale dei Periti e degli Esperti


MODULISTICA            

Data di pubblicazione 12/05/2010
Data di aggiornamento 19/02/2015

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