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Sospensione feriale dei termini per opposizione atti al Registro Imprese

11 July 2017

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Il Giudice del Registro Imprese di Chieti ha disposto il periodo di sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto 2017, come stabilito dall’art. 16 del D.L. 12/9/2014 n. 132.

Pertanto, ai fini del computo del termine per l’opposizione è necessario considerare il periodo di sospensione feriale dei termini.

In particolare, l'atto di fusione il cui termine per l'opposizione ex art. 2503 c.c. non sia interamente trascorso al trentuno di luglio, potrà essere trasmesso al Registro delle Imprese soltanto successivamente al trentuno agosto, data dalla quale inizierà a decorrere il periodo mancante interrotto dalla sospensione feriale.

La sospensione feriale verrà applicata anche a tutti gli atti soggetti ad opposizione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i seguenti atti:

-              Procedimenti di fusione (art. 2503 c.c.);

-              Procedimenti di scissione (art. 2506 ter);

-              Procedimenti di trasformazione eterogenea (art. 2500 novies);

-              Procedimenti di riduzione del capitale (art. 2306 per le societa’ di persone e art. 2445 per le societa’ di capitali);

-              Procedimenti di cancellazione (art. 2311 per le societa’ di persone e art. 2492 per le societa’ di capitali);

-              Procedimenti per l’esclusione del socio di società di persone (art. 2287);

-              Procedimenti per la revoca della liquidazione (art. 2487 ter).