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Precisazioni sul bando di gara a procedura aperta per l'affidamento della gestione finanziaria del fondo di garanzia della C.C.I.A.A. di Chieti per la nuova microimprenditorialità

Con riferimento ad alcune richieste pervenute per le vie brevi da parte di soggetti che a vario modo hanno manifestato interesse al Bando a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo di Garanzia della CCIAA di Chieti per la nuova microimprenditorialità, si ritiene necessario, al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa ed il maggior numero di informazioni, fornire le seguenti precisazioni.

Ai sensi dell’art. 75 del vigente Codice degli Appalti l’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Camera di Commercio di Chieti.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Camera di Commercio di Chieti.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
 
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Data di pubblicazione 06/05/2014
Data di aggiornamento 06/05/2014

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