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Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Dal mese di agosto 2010 la Dichiarazione di inizio attività è stata sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che permette di avviare una qualunque attività di impresa con un’unica - preventiva - comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti che le varie leggi di settore prevedono per l’esercizio di specifiche attività.
La Segnalazione certificata di inizio attività è stata introdotta dalla Legge 122/10 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, che ha confermato il testo dell’art. 49 del D.L. n. 78/10  riformulando i contenuti dell’art. 19 della Legge 241/90.
La SCIA, che sostituisce la dichiarazione di inizio attività, va presentata alla Pubblica Amministrazione competente per l’attività che si intende avviare. 
Nella fase transitoria, conseguente l’attuazione del D.Lgs. n.59 del 23/4/2010 (Attuazione Direttiva Servizi), alla Camera di Commercio di Chieti è possibile presentare la SCIA per l’inizio di attività di:
- agente d’affari in mediazione
- agente e rappresentante di commercio.
nel rispetto delle seguenti procedure.

iscrizione di persona fisica
Occorre presentare la SCIA cartacea al Servizio “Commercio Interno ed Estero, Ispezioni, Sanzioni” che provvede all’immediata iscrizione e ad avviare il procedimento di  controllo della sussistenza dei requisiti che si concluderà entro 60 giorni dalla data di  iscrizione al Ruolo;

iscrizione di impresa individuale o societaria
Occorre presentare la SCIA insieme alla Comunicazione Unica  direttamente al Registro delle Imprese/REA per via telematica, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà necessarie per attestare il possesso dei requisiti previsti dalle normative di settore, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante/amministratore dell’impresa.
La SCIA deve essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica e la data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione della SCIA al Registro delle Imprese.
Le società che intendano svolgere l'attività di mediazione dovranno presentare  sia la SCIA relativa al soggetto giuridico societario sia la SCIA individuale relativa al titolare o ai legali rappresentanti della stessa.
Il Registro delle Imprese/REA registra l’inizio dell’attività imprenditoriale, a meno che non vi siano motivi di sospensione, ed invia la SCIA al Servizio “Commercio Interno ed Estero, Ispezioni, Sanzioni” che procede all’immediata iscrizione nel Ruolo ed avvia il procedimento di controllo della sussistenza dei requisiti  che si concluderà entro 60 giorni dalla data di iscrizione al Ruolo.
 
Per le persone fisiche rimane invariato l’obbligo di sostenere eventuali esami abilitanti (ove richiesti dalla normativa).
Nulla è innovato relativamente a diritti di segreteria, bolli e tasse di concessione governativa.
Nella fase transitoria, l’eventuale inibizione definitiva della prosecuzione dell’attività determinerà la cancellazione della posizione iscritta nel rispettivo Ruolo.
 
Per l’inizio di attività imprenditoriale di:
- commercio all’ingrosso
- autoriparazione
- facchinaggio
- installazione di impianti
- pulizia
l’entrata in vigore della SCIA non modifica – di fatto – gli adempimenti attualmente in vigore in quanto queste attività venivano già avviate con una Dichiarazione di inizio attività (DIA) ad effetto immediato.

 
A breve saranno resi disponibili i modelli SCIA nella sezione modulistica.
Data di pubblicazione 09/09/2010
Data di aggiornamento 09/09/2010

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