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Contratti tipo

07 April 2010

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Principale normativa di riferimento:

art. 2 comma 4° L. 580/1993

Tra i compiti di regolazione del mercato rientra la predisposizione e la promozione di contratti-tipo tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti. Si tratta di uno strumento a carattere preventivo che consente di assicurare regole di trasparenza e di equità grazie alla collaborazione delle diverse componenti che trovano nella Camera di Commercio una sede ideale per raggiungere un accordo.

L'applicazione del contratto-tipo argina gli inconvenienti che si possono presentare quando vengono stipulati i Cd. "contratti standard", unilateralmente predisposti dalle imprese.

Cosa sono:

Trattasi di schemi contrattuali aperti non vincolanti che vengono negoziati ad opera di soggetti diversi da coloro che stipuleranno i singoli contratti ed il cui contenuto verrà recepito automaticamente nei successivi contratti particolari. Si può distinguere tra un contratto-tipo in senso stretto al quale è sotteso un accordo raggiunto dalle associazioni di categoria rappresentative delle parti dei futuri contratti e un contatto-tipo in senso lato in cui, invece, la costruzione dello schema contrattuale consegue all'iniziativa di una sola associazione di categoria , senza la partecipazione della parte controinteressata.
La predisposizione di un contratto-tipo deve essere svolta tenendo presenti le regole poste a tutela della libera concorrenza perché potrebbero contenere delle intese vietate ai sensi della legge 10.10.1990, n. 287. Sicuramente bisogna lasciare liberi gli operatori del settore interessato di determinare liberamente prezzi, sconti, tariffe e in generale le condizioni economiche. Pertanto, è consigliabile predisporre degli schemi contrattuali aperti e comprendenti una serie di opzioni per le imprese aderenti.