Si rende noto che il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1694 del 22 aprile 2015, nel sospendere parzialmente l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015, ha affermato che sono dovute, per il primo incontro di mediazione, le spese di avvio e le spese vive documentate.