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Procedura

07 April 2010

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Il controllo può essere attivato d'ufficio, a seguito di determinazione del Dirigente dell'Area III – Monitoraggio e Regolazione del Mercato della C.C.I.A.A. di Chieti, su istanza degli enti di cui all'art. 1469-sexies, 1° comma, c.c. (oggi art. 37 del Codice del Consumo) oppure su istanza di chiunque abbia un interesse diretto immediato e attuale.

L'istanza, indirizzata alla Segreteria del Servizio di Controllo Clausole Inique, deve contenere:

La Segreteria comunica agli interessati l'avvio del procedimento, con invito a depositare entro 20 giorni proprie memorie o documenti difensivi.

Il parere della Commissione Tecnica deve essere espresso entro il termine di 60 giorni dall'affissione all'Albo Camerale dell'avviso di inizio del procedimento, termine che può essere prorogato di ulteriori 60 giorni per giustificate esigenze istruttorie. In caso di riscontro di elementi di iniquità, si invita la parte a modificare, eliminare o sostituire la clausola ritenuta vessatoria entro il termine di 15 giorni ed in caso di inottemperanza, il Dirigente dell'Area III-Regolazione del Mercato può valutare l'opportunità di dare inizio all'azione inibitoria ex art. 1469-sexies del codice civile (oggi art. 37 Codice del Consumo).

Sulle proposte di modifica potrà aprirsi, con il consenso e la collaborazione di tutte le parti interessate, una fase di discussione ed esame al fine di riscrivere le clausole censurate.