Camera di Commercio di Chieti - https://www.ch.camcom.it/

Ravvedimento operoso

06 April 2010

Stampa

Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive.

L'articolo 6, del decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l'istituto del "ravvedimento operoso". Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.

Il contribuente può infatti beneficiare dell'applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui "la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il Ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati. Ai sensi dell'articolo 24, comma 35, della legge n. 449/1997, il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.

Attenzione:

  1. Il comma 2, dell'articolo 6 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54 prevede la possibilità di un ravvedimento straordinario per i diritti annuali di competenza degli anni 2001 e 2002;
  2. Il termine di scadenza per il ravvedimento di cui al comma 1, lettera b), del sopra citato articolo 6 scade il 20 luglio 2005;
  3. Il Ministero delle attività produttive, con circolare n. 3885 del 9 maggio 2005 ha precisato che:
    • le violazioni degli anni 2001-2002 si possono sanare, entro il 20 luglio 2005, con il ravvedimento versando una sanzione pari ad un quinto del 30% (v. art. 4, co. 3 decreto n. 54/2005);
    • le violazioni degli anni 2003 non sono più sanabili (il decreto n. 54/2005 non lo prevede);
    • le violazioni del 2004 si possono sanare, entro il 20 luglio 2005, con il ravvedimento versando una sanzione pari ad un quinto del 10% (stabilito dall'articolo 18 della legge n. 580/93);
    • le violazioni del 2005 commesse prima dell'entrata in vigore del decreto n. 54/2005 si possono sanare versando una sanzione pari ad un quinto del 10% (stabilito dall'articolo 18 della legge n. 580/93);
    • le violazioni riferite alle annualità 2005 e successive si possono sanare versando una sanzione pari ad un quinto del 30% (v. art. 4, co. 3 e art. 6, co. 2, lettera b) del decreto n. 54/2005).