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Sistri: novità dalla L. n. 11/2015 - Sanzioni dal 1° aprile 2015

02 March 2015

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Secondo quanto stabilito dal comma 3, dell’articolo 9, della L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ambientale“ (c.d. “Decreto Milleproroghe”), è stata confermata la proroga al 31 dicembre 2015 del periodo transitorio del c.d. “doppio binario”, durante il quale i nuovi obblighi “informatici” dovranno convivere con i tradizionali adempimenti “cartacei” (tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, presentazione del MUD).

Le altre novità introdotte riguardano le sanzioni:

1) fino al 31 dicembre 2015 non si applicheranno le sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del SISTRI, di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni;

2) le sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, a carico dei soggetti che hanno omesso, se tenuti, di iscriversi al SISTRI e di pagare il contributo di iscrizione scatteranno dal 1° aprile 2015 (anziché dal 1° febbraio 2015, come previsto dal D.L. n. 192/2014).

In merito alle sanzioni che scatteranno dal 1° aprile 2015, le stesse riguardano la omessa iscrizione al SISTRI, se obbligati, e l'omesso pagamento del contributo annuale; in entrambi i casi viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.

In caso di rifiuti pericolosi verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.