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Arbitrato ordinario

L'arbitrato ordinario è particolarmente indicato quando sia necessario risolvere questioni di particolare complessità giuridica. La controversia è risolta da un collegio di tre arbitri (Tribunale Arbitrale), o da un arbitro unico, secondo la scelta delle parti. Nel caso di collegio, ciascuna parte nomina un arbitro, e i due così nominati procedono congiuntamente alla designazione del terzo, avente funzioni di Presidente; se l'arbitro è unico, la nomina è fatta congiuntamente dalle parti; in caso di disaccordo, la scelta è effettuata dalla Camera Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale è particolarmente indicato per le controversie di maggiore complessità. L'arbitrato può essere rituale o irrituale, secondo diritto o equità, secondo le previsioni della clausola compromissoria stipulata dalle parti. Il procedimento si conclude con il deposito del lodo arbitrale entro 180 giorni dalla costituzione del Tribunale Arbitrale, salvo proroga per giustificati motivi concessa dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sa il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria. Il costo della procedura, comprensivo di onorario degli arbitri e spese di segreteria, varia secondo il valore della controversia, calcolato in base alle tariffe pubblicate dalla Camera Arbitrale.

Data di pubblicazione 07/04/2010
Data di aggiornamento 07/04/2010
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