Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive.
L'articolo 6, del decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l'istituto del "ravvedimento operoso". Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
Il contribuente può infatti beneficiare dell'applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui "la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Il Ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati. Ai sensi dell'articolo 24, comma 35, della legge n. 449/1997, il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.
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