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Il 30 settembre 2013 scade il termine per comunicare al Registro Imprese/REA l'aggiornamento dei dati delle posizioni iscritte nei soppressi ruoli mediatori, mediatori marittimi, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri.

Le imprese che svolgono l'attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio e spedizione e le persone fisiche iscritte nei rispettivi ruoli soppressi, ma che non svolgono l'attività, devono provvedere a depositare al Registro Imprese, entro il 30 settembre 2013, le seguenti comunicazioni/denunce:

- Le persone fisiche che risultano iscritte nei rispettivi ruoli soppressi, ma non svolgono attualmente attività di mediazione, di agenzia e rappresentanza possono iscriversi entro il 30 settembre 2013 nell'apposita sezione REA al fine di mantenere nel tempo il requisito professionale. In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato non sarà più possibile iscriversi nell'apposita sezione, tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l'attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all'entrata in vigore dei decreti.

- Le persone fisiche e società, iscritte nei ruoli mediatori, mediatori marittimi, agenti e rappresentanti ed elenco spedizionieri che hanno avviato la relativa attività (e quindi sono iscritti e attivi anche al Registro Imprese) devono comunicare entro il 30 settembre 2013 al Registro imprese i dati aggiornati delle sedi ed unità locali e dei soggetti abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa. Le imprese che non presenteranno entro il termine previsto la denuncia di aggiornamento saranno soggette all’inibizione alla continuazione dell’attività.

Tutte le comunicazioni devono essere inoltrate in modalità telematica con Comunicazione Unica e firma digitale.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla sezione ex albi e ruoli.

Data di pubblicazione 19/09/2013
Data di aggiornamento 27/09/2013

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