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Aggiornamento della posizione da parte dei soggetti iscritti negli ex albi - ruoli - elenchi, esercenti l'attività di agente e rappresentante di commercio, di agente d'affari in mediazione, di spedizioniere e di mediatore marittimo.

Scadenza del 30 settembre 2013 - Presentazione aggiornamenti oltre il termine


Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine concesso dai decreti ministeriali del 26.10.2011, successivamente prorogato con Decreto del 23 aprile 2013, a fini dell’aggiornamento della posizione nel Registro delle Imprese e nel Rea, da parte dei soggetti iscritti negli ex albi - ruoli – elenchi, esercenti l'attività di agente e rappresentante di commercio, di agente d'affari in mediazione, di spedizioniere e di mediatore marittimo.

Le imprese – sia costituite in forma individuale che societaria - in attività che non hanno effettuato l'aggiornamento entro il 30 settembre 2013 potranno provvedervi anche successivamente con l'applicazione delle seguenti sanzioni per il ritardo:

-        10,00 Euro per Titolare e ogni Legale Rappresentante di Società per chi presenta l’aggiornamento entro il 30.10.2013;

-        51,33 Euro per Titolare e ogni Legale Rappresentante di Società per chi presenta l’aggiornamento successivamente al 30.10.2013.

Le persone fisiche, iscritte nei soppressi ruoli degli agenti/rappresentanti e dei mediatori (che non hanno una specifica posizione al Registro Imprese per le suddette attività) dal 1° ottobre 2013 non potranno più iscriversi nell'apposita sezione REA. Tuttavia l'iscrizione nell'ex ruolo rimane requisito professionale idoneo per l'avvio dell'attività di agente e rappresentante sino al 12 maggio 2017 e di mediatore sino al 12 maggio 2016.

Per i Mediatori Marittimi, l'iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo, costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l'avvio dell'attività.
Data di pubblicazione 24/10/2013
Data di aggiornamento 24/10/2013

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