Il 31 ottobre 2013, il Ministero dell’Ambiente ha diramato la nuova circolare n. 1 per la “semplificazione e razionalizzazione del SISTRI”, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia) del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 .
La presente circolare, che sostituisce la Nota esplicativa pubblicata il 1° ottobre 2013, affronta le problematiche relative:
• ai soggetti obbligati ad aderire al SISTRI;
• ai termini di inizio dell’operatività del SISTRI;
• alle modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI;
• al regime transitorio e sanzioni;
• all'adesione volontaria al SISTRI.
In riferimento alle SANZIONI, il Ministero precisa che per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI. In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).
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