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Certificazione dei crediti vantati dalle imprese verso la Pubblica Amministrazione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la guida alla procedura di certificazione dei credti vantati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

L’istanza di certificazione può essere presentata (entro il 23 agosto 2014, attualmente è in esame la proroga di tale termine al 31 agosto 2014), attraverso una piattaforma elettronica predisposta dal Ministero, da chiunque vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile nei confronti di:

  • amministrazioni statali, centrali e periferiche;
  • regioni e province autonome;
  • enti locali, esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
  • enti del Servizio Sanitario Nazionale, esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito (ad oggi, Campania e Calabria);
  • enti pubblici nazionali;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • altre P.A. incluse dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

La P.A. a cui è stata presentata l’istanza deve provvedere al rilascio della certificazione entro 30 giorni (trascorsi i quali è possibile chiedere la nomina di un commissario che provvederà al posto della P.A).

Ottenuta la certificazione il creditore può:

  • attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito;
  • effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un’anticipazione a valere sullo stesso a una banca o un intermediario finanziario abilitato;
  • chiedere all’Agente della riscossione o all’Agenzia delle entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato.

Si segnala che i crediti commerciali di parte corrente maturati dalle imprese al 31 dicembre 2013 sono assistiti da garanzia dello Stato (grazie alla quale è possibile usufruire di una convenzione ABI che fissa costi di cessione più vantaggiosi rispetto a quelli normalmente applicati sul mercato) se già certificati alla data del 24 aprile 2014 ovvero certificati a seguito di istanza presentata entro il 23 agosto 2014 (attualmente è in esame la proroga di tale termine al 31 agosto 2014).

Data di pubblicazione 07/08/2014
Data di aggiornamento 19/08/2014

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